Lo scorso 21 dicembre la Regione Abruzzo ha approvato la Legge Regionale n. 32 inerente “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna”.
È stato approvato quindi l’elenco di Comuni, tra cui Gessopalena, i cui nuclei famigliari saranno destinatari di incentivi. Tra le misure previste dalla medesima legge regionale vi è anzitutto l’assegno di natalità (articolo 2) istituito a decorrere dal 1° gennaio 2022 “quale misura specifica di sostegno per favorire l’incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna”.
L’assegno di natalità è corrisposto in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino, o per ogni minore adottato o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino o alla cessazione dell’affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni.
L’assegno di natalità è riconosciuto ai genitori in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno;
2. residenza in un piccolo comune di montagna della Regione Abruzzo (compreso nell’elenco di cui alla delibera di Giunta regionale n. 11 del 25.01.2022). Possono presentare domanda anche i genitori che, seppur privi del requisito della residenza in uno dei suddetti comuni, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore affidato o adottato, trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti in un comune montano di cui all’Allegato A della D.G.R n. 11 del 25.01.2022 e la mantengono per almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme percepite;
3. convivenza con il figlio nato/adottato o con il minore affidato (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);
4. un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui; in caso di superamento della soglia, l’erogazione dell’assegno verrà sospesa, con conseguente recupero delle somme corrisposte nell’anno di riferimento;
5. non occupare abusivamente un alloggio pubblico.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio in modo continuativo. In caso di variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al comune interessato nonché al Servizio Tutela sociale – Famiglia (DPG023) della Regione Abruzzo – PEC: dpg023@pec.regione.abruzzo.it.
L’entità dell’assegno è stabilita secondo i seguenti criteri:
– 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui il figlio nato, adottato o in affido sia riconosciuto disabile grave ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero dei nuclei familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di età;
– 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;
– 2.400,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido;
– 2.300,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo al primo.
L’assegno spetta, per ciascun figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino, o per ogni minore adottato o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino o alla cessazione dell’affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni, anche nei seguenti casi:
a) parto plurimo;
b) adozione o affido di più minori di età inferiore ai tre anni;
b) nuovi nati/adottati/affidati all’interno dello stesso nucleo familiare nell’arco del triennio.
La Giunta regionale, sulla base del numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di rideterminare, con successiva deliberazione, l’entità dell’assegno da erogare a favore dei nuclei familiari appartenenti a una o più categorie.
L’assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l’incentivo per i nuovi residenti di cui all’articolo 3 della L.R. n. 32/2021.
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato. Per i genitori dei bambini nati, adottati o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di pubblicazione del presente Avviso potrà essere concessa una proroga della durata massima di 30 giorni.
La domanda deve essere presentata compilando il modulo digitale presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all’indirizzo sportello.regione.abruzzo.it/ in una apposita sezione alla quale si accede tramite credenziali di identità digitale intestate al richiedente (SPID).
L’ufficio di segretariato sociale è a disposizione per l’assistenza alla richiesta e compilazione delle domande nelle giornate di apertura al pubblico (martedì mattina e mercoledì pomeriggio).
Link utili: